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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 421

Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-11-1999
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-11-1999

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 69 della legge 1 aprile 1981, n. 121, riguardante l'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato che risieda presso alloggi collettivi di servizio o scuole;
Vista l'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 21 dicembre 1990 che stabiliva le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato, resa esecutiva con proprio decreto 17 gennaio 1991 n. 92;
Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso di applicazione dell'intesa del 21 dicembre 1990, è emersa l'esigenza di rivederne taluni aspetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 1999, con la quale il Ministro dell'interno è stato autorizzato a sottoscrivere, previa comunicazione al Parlamento, una nuova intesa definita con la Conferenza episcopale italiana, che stabilisca le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica;
Viste le comunicazioni rese dal Ministro dell'interno alla commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati in data 15 luglio 1999 e alla commissione Affari costituzionali del Senato in data 20 luglio 1999;
Vista la nuova intesa firmata fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana firmata il 9 settembre 1999, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza al personale della Polizia di Stato di religione cattolica. L'intesa, composta di quindici articoli e allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sostituisce integralmente l'intesa firmata fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana in data 21 dicembre 1990.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Russo Jervolino, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1999

Atti di Governo, registro n. 118, foglio n. 1

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura, delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al decreto
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi, di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 121/1985 di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana - con protocollo addizionale - firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che "apporta modificazioni al Concordato Lateranense", prevede, all'art. 11, che l'assistenza spirituale alle Forze di Polizia è assicurata, nei rispetto dei principi costituzionali, da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità ecclesiastica.
- La legge n. 400/1988 recante "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", all'art. 2, comma 3, lettera i), dispone:
"3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri:
a) - h) (omissis).
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, di cui all'art. 7 della Costituzione".
- L'art. 69 della legge n. 121/1981 concernente il "Nuovo ordinamento della Polizia di Stato", stabilisce che "al personale della Polizia di Stato, che risieda in alloggi collettivi di servizio o scuole, e assicurata l'assistenza religiosa senza fare ricorso ai cappellani militari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n. 92, reca: "Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale ai personale della Polizia di Stato".