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REGIO DECRETO 11 dicembre 1904, n. DXLV (545)

Col quale sono stabilite le sezioni elettorali degli otto collegi di probi-viri per le industrie in Bergamo. (0400545R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1907)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-2-1905

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probi-viri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il R. decreto 20 settembre 1903, n. CCCCXXXI, col quale furono istituiti nella provincia di Bergamo otto Collegi di probi-viri per le industrie;

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Sezioni elettorali degli otto Collegi di probi-viri per le industrie, istituiti nella provincia di Bergamo con R. decreto del 20 settembre 1903, n. CCCCXXXI, sono stabilite secondo i prospetti che seguono:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.