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REGIO DECRETO 22 dicembre 1904, n. DXXXIII (533)

Che stabilisce la sezione elettorale del collegio di probi-viri per la industria edilizia e affini in Biella. (0400533R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1905
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-2-1905

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi di probiviri per le industrie;

Veduto il regolamento per la esecuzione della legge stessa, approvata con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179;

Veduto il R. decreto del 21 maggio 1903, n. CCXVII (parte supplementare), col quale fu istituito un collegio di probiviri per la industria edilizia e affini con sede in Biella;

Sulla proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per la industria edilizia e affini con sede in Biella, sono stabilite secondo il prospetto che segue: sei per gli industriali e sette per gli operai:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.