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REGIO DECRETO 22 dicembre 1904, n. DXXXIV (534)

Fissa la competenza per materia del collegio di probi-viri per le industrie alimentari in Milano. (0400534R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1905
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-1-1905

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei collegi di probi-viri per le industrie;

Visto il regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per la esecuzione della legge stessa;

Visto il R. decreto del 9 febbraio 1896, n. LIII, col quale fu istituito un Collegio di probi-viri per le industrie alimentari con sede in Milano e giurisdizione sul territorio dei circondari di Milano, Abbiategrasso, Gallarate e Monza;

Visto il R. decreto del 17 gennaio 1904, n. XXIII, col quale fu istituito un Collegio di probi-viri per le industrie della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere con la stessa giurisdizione territoriale;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La competenza per materia del collegio di probi-viri per le industrie alimentari, istituito con R. decreto del 9 febbraio 1896, n. LIII, resta fissata per le industrie di questo gruppo eccettuate quelle speciali della fabbricazione del pane, della pasta, dei biscotti e delle pasticcerie in genere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Rava.
Ronchetti.

Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.