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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154

Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. (15G00173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/10/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2015, n. 189 (in G.U. 30/11/2015, n. 279).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2015)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-10-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere al finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire in materia di proroga e durata dei programmi di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici
1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto l'immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. È altresì autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.