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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. 424

Regolamento recante norme di esecuzione dei regolamenti comunitari sui controlli nell'ambito della politica comune della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1998
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  25-12-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca ma rittima, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
Visto l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, come integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei;
Considerati l'esperienza acquisita nell'applicazione del progetto pilota ed i risultati della favorevole sperimentazione condotta dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, del sistema di controllo delle unità da pesca via satellite (SCP), previsto come obbligatorio dalla citata normativa comunitaria e l'imminenza dell'attivazione del centro di controllo della pesca (CCP) nazionale, già predisposto ed attivato dal predetto comando generale ed inserito nel maggior sistema di controllo della navigazione marittima;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di designare l'autorità competente responsabile del centro di controllo della pesca (CCP) al fine di conformare l'ordinamento interno alle previsioni stabilite dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 686/97;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il Ministro per le politiche agricole, in qualità di autorità nazionale responsabile, ai sensi del paragrafo 8 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, determina le modalità di concreta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 7, 8 e 9, del citato regolamento, d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Avvertenza:
Il testo dalle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premese:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legisaltivo 4 giugno 1997, n. 143:
"Art. 2 (Ministero per le politiche agricole). - 1. È istituito il Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, che costituisce centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali ed agroalimentari. A tal fine, esso, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria. Esso svolge altresì funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi apposite comunitarie, di cura delle inerenti relazioni internazionali, ferme restando le generali competenze di altri organi, di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali riferibili a livello statale, di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo nelle materie di cui al presente decreto.
2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell'arti colo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresì, per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualità dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varietà vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione; spettano, altresì, i compiti relativi: agli accordi interprofessionali di dimensione nazionale; alla dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari.
4. Il Ministero si articola in non più di tre dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali, tenendo conto del principio della rotazione degli incarichi. Con regolamenti adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n . 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla riorganizzazione degli uffici, anche al fine di assicurare la tutela degli interessi italiani in sede comunitaria e internazionale, nonché alla razionalizzazione degli organi collegiali esistenti, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione degli stessi e del numero dei componenti".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647:
"Art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie). - 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio dereto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto".
- Si riporta il testo dei paragrafi 7, 8 e 9 dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997:
"7. Gli Stati membri istituiscono e fanno funzionare i centri di controllo della pesca, in appresso denominati "CCP", incaricati di sorvegliare le attività e lo sforzo di pesca. I CCP entrano in funzione non oltre il 30 giugno 1998.
Il CCP di ogni Stato membro sorveglia i pescherecci battenti la propria bandiera, a prescindere dalle acque nelle quali essi operano o dal porto nel quale si trovano, nonché i pescherecci comunitari battenti la bandiera di altri Stati membri e quelli dei Paesi terzi cui si applica il SCP che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro stesso.
8. Lo Stato membro di bandiera designa le autorità competenti responsabili del CCP e adotta i provvedimenti necessari per garantire che il proprio CCP disponga del personale adeguato, nonché degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire l'elaborazione automatica e la trasmissione elettronica dei dati. Gli Stati membri attuano le procedure di backup e di ripristino necessarie in caso di guasto del sistema.
Un CCP può essere gestito in comune da più Stati membri.
9. Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per far sì che i dati trasmessi dai propri pescherecci a cui si applica il SCP vengano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.
Lo Stato membro costiero adotta le misure necessarie per garantire che i dati trasmessi dai pescherecci battenti la bandiera di un altro Stato membro o di un Paese terzo cui si applica lo SCP siano registrati e conservati, su supporto informatico, per un periodo di tre anni.
La Commissione ha accesso a questi archivi informatizzati su richiesta specifica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 37".
- Si riporta il testo dell'art 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge".
Nota all'art. 1:
- Il testo dei paragrafi 7, 8 e 9 dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 è riportato nelle note alle premesse.