stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 dicembre 1996, n. 667

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali.

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1997
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui per il triennio 1997-1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del decreto-legge n. 350 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 390 del 1992, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero, è il seguente:
"Art. 8 (Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.
2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:
a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;
b) protezione ambientale del mare Adriatico e deIle zone costiere dall'inquinamento;
c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;
d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;
e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia;
f) manutenzione dei confini di Stato;
g) manutenzione delle strade di frontiera.
3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle attività di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonché alle attività di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.
4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Ratifica ed esecuzione di accordi internazionalì".