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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2013, n. 27

Regolamento recante applicazione dell'articolo VII della Convenzione fra i paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate. (13G00074)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2013
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  31-3-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 novembre 1955, n. 1335, in tema di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, recante il regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione citata;
Ritenuto che occorra adeguare il predetto regolamento al codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
Ritenuto altresì opportuno procedere ad una modifica del testo per rendere più sollecito, chiaro e semplice il procedimento e le modalità di rinuncia alla giurisdizione, come previsto dal citato Trattato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato è sostituito dal seguente:

«Art. 1

Ai fini del presente decreto, per "Convenzione" si intende la Convenzione fra gli Stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335.
La facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione o di accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti nell'art. VII, paragrafo 3, della Convenzione, è esercitata secondo le disposizioni del presente regolamento.
Le istanze di rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione riconosciuto allo Stato italiano ai sensi dell'art.
VII, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione sono dirette al Ministro della giustizia, per il tramite del Ministero degli affari esteri, del procuratore della Repubblica presso il più vicino Tribunale ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, del giudice che procede. A tal fine, il procuratore della Repubblica o il giudice inoltrano le istanze, con un rapporto informativo, rispettivamente al Procuratore generale o al Presidente del Tribunale o della Corte che le trasmettono immediatamente con le osservazioni del caso.
Della presentazione dell'istanza di rinuncia viene data, in ogni caso, immediata comunicazione al procuratore della Repubblica ovvero, dopo la chiusura delle indagini preliminari, al giudice che procede.
Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro per gli affari esteri anche nel caso che le istanze non siano pervenute per il suo tramite, se riconosce ammissibile l'istanza e ritiene opportuno che si faccia luogo alla rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, ne fa richiesta all'autorità giudiziaria competente per il procedimento.
Tale richiesta può essere fatta in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Il giudice, accertata l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, dichiara con sentenza la rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione.
In ogni caso la pronuncia del giudice sulla richiesta del Ministro è comunicata all'autorità dello Stato che ha fatto istanza per la rinuncia.
Le precedenti disposizioni si osservano, in quanto compatibili, anche nel caso che il Ministro della giustizia intenda di sua iniziativa richiedere che sia dichiarata la rinuncia al diritto di priorità, nell'esercizio della giurisdizione, da parte delle autorità giudiziarie italiane, in favore dell'altro Stato.».
b) All'articolo 5 del regolamento relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 1956 citato, la parola: «pretore» è sostituita dalla seguente: «giudice».
c) Le parole: «Ministro per la grazia e giustizia» e «Ministero di grazia e giustizia», ovunque contenute, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e «Ministero della giustizia».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 30 novembre 1955, n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1956, n. 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo «status» delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1957, 70.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art.17.(Regolamenti). - 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto n. 1666 del 1956, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. - Nei casi previsti nello stesso art. VII, paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il presidente o il giudice deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e se ciò non sia possibile o in caso di urgenza al più vicino Comando o Ufficio dello Stato di origine, affinchè un rappresentante del Governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento.
Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire anche quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, salvo che la pubblicità del dibattimento sia esclusa per tutelare il segreto politico o militare.».