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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1813

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  24-5-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, numero 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, numero 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 3178; 11 giugno 1950, n. 622 e 11 maggio 1951, n. 653;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università, degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e così ulteriormente modificato:
L'art. 321 relativo alla Scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni, e così modificato:
"L'ordine degli studi, che comprende insegnamenti comuni per tutti gli iscritti e insegnamenti speciali per i non medici, e il seguente: 1° anno:
Medicina legale generale;
Tanatologia e tecnica delle autopsie medico-legali;
Laboratorio medico-legale e indagini di sopraluogo;
Lesività medico-legale;
Elementi di traumatologia clinica;
Elementi di metodologia attuariale e di statistica medica;
Nozioni generali di diritto;
Nozioni generali di biologia (per laureati in giurisprudenza). 2° anno:
Medicina legale applicata al diritto civile, penale e Canonico;
Neuropsichiatria medico-legale;
Psicologia medico-legale e del lavoro;
Criminologia;
Elementi di fisiologia e di patologia del lavoro;
Elementi di legislazione igienico-sanitaria del lavoro;
Prevenzione degli infortuni e dei sinistri;
Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
Assicurazioni invalidità, vecchiaia e contro la tubercolosi;
Assicurazione malattie;
Assicurazione vita;
Medicina legale militare e pensionistica".
Art. 322. - "Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti comuni e speciali, vengono sostenuti al termine dei rispettivi anni di corso.
I candidati non possono essere ammessi agli esami se non abbiano ottenuto una attestazione di frequenza e di diligenza da parte del direttore della Scuola; non possono, inoltre, essere iscritti al 2° anno, se non abbiano superato gli esami di tutti gli insegnamenti del primo".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 23. - FRASCA