stai visualizzando l'atto

LEGGE COSTITUZIONALE 2 ottobre 2007, n. 1

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/10/2007
nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-10-2007

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la

maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla prumulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 27 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 27. - La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.».