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LEGGE 23 novembre 2016, n. 226

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. (16G00239)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2016
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-12-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 354, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«354. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi 351, 352 e 353, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto nazionale della previdenza sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 351, nonché, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'art. 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero.».