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REGIO DECRETO 13 dicembre 1868, n. MMLXXXVII (2087)

Che modifica lo Statuto della Banca popolare di Genova. (6802087R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1869
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-2-1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Buoni di cassa da centesimi cinquanta, illegalmente emessi dalla Banca popolare di Genova;
Visto lo Statuto di detta Banca, approvato col Nostro Decreto dell'8 giugno 1868;
Visti il titolo VII, libro I del Codice di commercio, e il Nostro Decreto del 30 dicembre 1865, n. 2727;
Visto l'articolo 1° della Legge del 9 giugno 1850, n. 1054.
Considerato che per la disposizione del § 6° dell'articolo 22 dello Statuto predetto, erroneamente interpretata, la Banca popolare di Genova ha potuto ritenersi autorizzata ad emettere carte di credito facienti in commercio l'ufficio della moneta metallica;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il paragrafo n. 6 dello articolo 22 dello Statuto sociale della Banca popolare di Genova è abrogato; e sono pure abrogate nello articolo 32 dello stesso Statuto le parole seguenti:

«e dei buoni di cassa di cui allo articolo 22, n. 6.»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1868

Reg. 45 Atti del Governo a c. 42. Ayres.

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.

A. Ciccone.