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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2017, n. 238

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (18G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2018
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  22-3-2018

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio di seguito denominato: «Codice»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;
Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'articolo 13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto l'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale, «al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale», ed «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»;
Rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, istituendo una apposita Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;
Tenuto conto che i citati decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio 2017, emanati in attuazione di specifiche disposizioni legislative, hanno previsto la cessazione dell'efficacia di diverse previsioni del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, rendendo così opportuno, con interventi di esclusivo coordinamento formale, recepire tali modifiche;
Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;
Ritenuto, pertanto, vista la natura meramente attuativa dell'articolo 1 del presente decreto rispetto alla disposizione di cui all'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché il carattere ricognitivo delle restanti disposizioni, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 18 settembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;

Sulla

proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Unità per la sicurezza del patrimonio culturale
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Presso il Ministero è istituita altresì l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.»;
b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Unità per la sicurezza del patrimonio culturale). - 1. L'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), assicura il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti.
2. Dipendono funzionalmente dall'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. L'attivazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.
- La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 2 a 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:
"12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".
3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.
6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.";
b) al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2013, n. 236:
«Art. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). - 1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013, n. 255:
«7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso art. 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2014, n. 9.
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), in attuazione dell'art. 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014, n. 274.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 (Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2016, n. 59.
- Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017 (Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2017, n. 58.
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, supplemento ordinario, e convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, supplemento ordinario:
«Art. 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura).
- (Omissis).
7-quinquies. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "venticinque".
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2014, n. 274, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Uffici dirigenziali generali centrali). - 1.
Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:
a) Direzione generale "Educazione e ricerca";
b) Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio" di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;
c) (soppressa);
d) Direzione generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane";
e) Direzione generale "Spettacolo";
f) Direzione generale "Cinema";
g) Direzione generale "Turismo";
h) Direzione generale "Musei";
i) Direzione generale "Archivi";
l) Direzione generale "Biblioteche e istituti culturali";
m) Direzione generale "Organizzazione";
n) Direzione generale "Bilancio".
1-bis. Presso il Ministero è istituita altresì l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, comma 2-bis, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 54 (Ordinamento). - (Omissis).
2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».