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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1105

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-4-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo

l'art. 179 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in difesa e conservazione del suolo presso la facoltà di agraria. Scuola di specializzazione in difesa e conservazione del suolo

Art. 1

Art. 180. - È istituita, presso la facoltà di agraria, la scuola di specializzazione in difesa e conservazione del suolo, la quale ha lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 181. - I corsi hanno la durata di due anni, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di specializzazione in difesa e conservazione del suolo.
Art. 182. - Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie o forestali. Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è di dieci per ogni anno accademico.
Art. 183. - Il consiglio direttivo della scuola è composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento ed è presieduto dal direttore della scuola.
Art. 184. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 185. - Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline sono conferiti dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università. Gli insegnanti proposti sono scelti dal direttore della scuola stessa fra i professori di ruolo e non di ruolo, liberi docenti, aiuti ed assistenti della facoltà e tra persone di particolare competenza nella disciplina anche se non appartenenti alla facoltà.
Art. 186. - Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche:
1° Anno:
insegnamenti teorici:
1) geologia applicata;
2) topografia;
3) complementi di idraulica agraria;
4) complementi di meccanica agraria;
5) complementi di economia ed estimo;
6) geochimica;
7) sistemazioni idraulico-forestali;
esercitazioni pratiche:
laboratorio di geochimica delle acque;
rilevamenti topografici;
cartografia applicata.
2° Anno:
insegnamenti teorici:
1) catasto geometrico particellare;
2) erosione e conservazione del suolo;
3) geopedologia;
4) idrologia e idrografia;
5) bonifica idraulica ed irrigazione;
6) sistemazioni superficiali e scelta delle colture;
7) selvicoltura e alpicoltura;
esercitazioni pratiche:
laboratorio di geopedologia;
progetti.
Art. 187. - Per il conseguimento del diploma è necessario aver superato gli esami relativi alle materie teoriche ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza alle esercitazioni pratiche.
Art. 188. - I programmi di insegnamento sono coordinati all'inizio di ogni anno dal consiglio direttivo della scuola.
Art. 189. - La commissione per gli esami speciali, composta da tre professori della scuola, è presieduta dal titolare della materia in esame.
Art. 190. - La commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri fra i docenti della scuola ed è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola che la presiede.
Art. 191. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di agraria, come appresso indicato:

tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esami diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 contributo opere assistenziali e sportive. . . . . . . . . . L. 1.000 contributo assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 580
La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.
Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà su proposta del direttore della scuola.
Art. 192. - Il diploma è rilasciato dal rettore e firmato inoltre dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Università.
Art. 193. - La domanda di ammissione alla scuola è diretta al rettore dell'Università corredata dal diploma originale o copia autenticata di maturità, dal diploma di laurea o copia autenticata in scienze agrarie o forestali con le relative votazioni della carriera scolastica e da ogni altro titolo che l'aspirante ritenga presentare.
Art. 194. - Le domande sono rimesse al direttore della scuola il quale, unitamente al consiglio direttivo della scuola, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti accerterà le attitudini e la preparazione degli stessi a seguire i corsi, riservandosi la possibilità di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio supplementare informativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 270