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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2010, n. 176

Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito. (10G0197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2010
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-11-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed in particolare gli articoli 22, 23, 24, 25, 36 e 40;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2009), ed in particolare l'articolo 50 concernente l'esercizio della delega legislativa per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis.


Individuazione dell'autorità competente ai fini del regolamento (CE)
n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito

1. La Consob è l'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito. A tale fine la Consob svolge i compiti indicati dal predetto regolamento, esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del medesimo regolamento.
2. Ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, la Consob, la Banca d'Italia, l'Isvap e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa, collaborano tra loro e si scambiano informazioni riguardanti le agenzie di cui al comma 1 e l'utilizzo dei rating a fini regolamentari da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, vigilati dalle predette autorità.».
2. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.».
- Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302.
- L'art. 50 della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
«Art. 50 (Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'art. 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 193, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recita:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale). - 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui all'art. 115-bis è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'art. 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 114, commi 8 e 11, nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, nei confronti della persona fisica che svolge l'attività di giornalista.
1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.
1- quinquies. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono:
a) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating del credito registrate in Italia, in caso di violazione:
1) delle disposizioni previste dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del regolamento (CE) n.1060/2009 e delle relative disposizioni attuative;
2) delle misure di vigilanza adottate ai sensi degli articoli 24 e 25 del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative;
b) coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono le attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione;
c) gli analisti di rating e i dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'art. 114, comma 7, secondo periodo, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative.».
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'art. 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'art. 149, comma 3;
b)
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.