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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1450

Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2000)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  30-5-1971

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Esercizio tecnico di impianti nucleari


Per esercizio tecnico di impianti nucleari si intende l'espletamento delle attività tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti:
1) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
2) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività dei prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui al n. 4);
4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente.