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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2001, n. 466

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-1-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 56 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese di giustizia;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, recante la disciplina delle modalità di versamento del predetto contributo unificato;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;
Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, reso con nota prot. n. 0007270 in data 7 novembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento recante la disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole: "della ricevuta di versamento;" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1-bis;";
b) all'articolo 3 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.";
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione del versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 1

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
"6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia.".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attività produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attività culturali.
2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.
4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.".
"Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche al presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126 (Regolamento recante disciplina della modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'art. 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 2. - 1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalità operative della riscossione e del versamento delle somme riscosse;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'art. 3, comma 1-bis;
d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.".
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 3. - 1. La ricevuta del versamento di cui all'art. 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:
a) dell'ufficio giudiziario adito;
b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.
1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l'indicazione dei dati di cui al comma 1.".