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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1241

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  13-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 271, 272, 273 e 274, relativi all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in genetica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di perfezionamento in genetica
Art. 271. - La scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di orientare e guidare verso l'attività scientifica nel campo della genetica i laureati preparandoli a portare nell'insegnamento, nella ricerca e nell'esercizio professionale i metodi, i concetti, le conoscenze della genetica moderna e delle discipline affini quali, ad esempio, la biometria e la biologia molecolare.
Art. 272. - Il funzionamento della scuola è affidato a un consiglio direttivo di tre membri nominato dalla facoltà per un triennio. Il consiglio della scuola nomina un direttore il quale, d'accordo con il consiglio, propone anno per anno gli insegnanti chiamati a tenere i corsi. Gli insegnanti saranno scelti tra i professori, tra gli assistenti e anche tra persone di riconosciuta competenza dell'argomento. Le proposte dovranno essere approvate dalla facoltà. Il direttore cura inoltre la organizzazione della scuola e il regolare funzionamento dei corsi e degli esami.
Art. 273. - Alla scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi: i laureati in scienze biologiche; in scienze naturali; in medicina e chirurgia; in medicina veterinaria; in scienze agrarie e in scienze forestali; in chimica; in farmacia; in chimica e tecnologia farmaceutica; in matematica; in fisica; in matematica e fisica.
La durata del corso è di tre anni.
Art. 274. - I corsi di insegnamento impartiti nei tre anni sono i seguenti, essi sono impartiti e devono essere seguiti secondo il seguente schema, anno per anno:
1° Anno:
metodologia scientifica e genetica;
genetica molecolare.
2° Anno:
genetica di popolazioni;
genetica e citogenetica umane.
3° Anno:
genetica dei microorganismi;
genetica matematica.
Art. 275. - Per ottenere il diploma i candidati devono aver frequentato e superato gli esami previsti dal piano di studio, che dovrà consistere in almeno sei corsi, equivalenti ciascuno (per numero di lezioni ed esercitazioni), ad un corso universitario annuale. I candidati dovranno inoltre frequentare un laboratorio di ricerca, scelto d'accordo con il consiglio della scuola e svolgervi un lavoro che costituisca un contributo scientifico originale.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta sul lavoro di ricerca svolto dal candidato.
Art. 276. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal consiglio della scuola e sono costituite dal professore della materia e da altri due insegnanti della scuola. La commissione per l'esame di diploma, pure nominata dal consiglio, è formata da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente del soggetto particolare della dissertazione, il quale può essere anche un professore di un'altra Università.
Art. 277. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà. La tassa di diploma è fissata in L. 6.000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura del contributo per le esercitazioni durante il corso degli studi è fissato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio direttivo della scuola.
Dopo l'art. 300, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale, annessa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Scuola di specializzazione in conservazione della natura e pianificazione ecologia territoriale
Art. 301. - È istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia la scuola di specializzazione in conservazione della natura e pianificazione ecologica territoriale. La durata degli studi è di due anni.
Art. 302. - È direttore della scuola un professore ordinario o straordinario nelle discipline naturalistiche afferenti ai problemi dell'ambiente e della sua tutela della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.
Il funzionamento della scuola è affidato ad un consiglio direttivo formato dal direttore e da altri due membri nominati ogni quadriennio dalla facoltà.
I docenti per singoli corsi verranno scelti su proposta del consiglio direttivo, tra i professori ufficiali o gli assistenti o anche tra persone italiane e straniere, non appartenenti alla facoltà, ma di riconosciuta e documentata competenza specifica. Tale scelta verrà operata dalla facoltà in conformità alle norme vigenti.
Art. 303. - Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in scienze naturali, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze agrarie e scienze forestali, chimica, architettura, ingegneria, geografia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze della produzione animale.
Art. 304. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola durante i due anni sono i seguenti:
1° Anno:
1) conservazione della natura ed economia delle risorse naturali;
2) fattori geomorfologici, idrografici e climatologici dell'ambiente;
3) floristica e tipologia ecologico-strutturale della vegetazione;
4) faunistica ed ecologia animale;
5) fattori socio-economici culturali della pianificazione territoriale;
6) legislazione comparata della conservazione della natura e della pianificazione ecologica territoriale.
2° Anno:
7) rilevamento fitosociologico per la pianificazione ecologica territoriale;
8) sistemazione e difesa del suolo; conservazione e sistemazione della copertura vegetale;
9) conservazione e gestione delle risorse animali;
10) urbanistica e pianificazione territoriale ecologica integrata.
Tutti i corsi comprendono anche una parte pratica di esercitazioni con escursioni.
In aggiunta ai corsi potranno essere tenuti seminari su argomenti di particolare interesse ed eventuali periodi di studio in altre sedi italiane o all'estero. Inoltre potranno essere variati in numero e contenuto i corsi sopra elencati tenuto conto della evoluzione degli interessi e delle conoscenze.
Gli esami annuali saranno sostenuti davanti a una commissione formata da tre docenti della scuola.
La scuola rilascia un diploma di specializzazione per ottenere il quale i candidati, dopo aver sostenuto tutti gli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta a carattere sperimentale originale.
La discussione sarà sostenuta davanti ad una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta dai titolari dei corsi. La discussione della dissertazione è pubblica.
Art. 305. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse, e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della facoltà. L'ammontare della tassa per la preparazione della dissertazione scritta è stabilito in L. 200.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978

Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 302