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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1977, n. 1201

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-7-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1


Pertanto la tabella 1 annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo dei professori, è modificata nel senso che l'organico dei professori di ruolo della suddetta facoltà passa da 30 + 1 a 30 + 2.
Art. 2 - è approvata e resa esecutiva l'allegata convenzione, stipulata in Milano il 2 dicembre 1976, tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e la associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina nonché l'atto aggiuntivo della convenzione medesima stipulato in Milano il 2 febbraio 1978, tra i citati enti conventori, per il finanziamento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1977

LEONE MALFATTI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1978

Registro n. 64 Istruzione, foglio n. 21