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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2001, n. 404

Regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonchè per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-12-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, il quale stabilisce che per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della medesima legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale stabilisce che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prescrive che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato devono farne dichiarazione in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978, il quale disciplina gli adempimenti formali dei soggetti che forniscono o utilizzano i documenti fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già attribuite al Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;
Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il direttore dell'Agenzia delle entrate rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonché l'articolo 73 del citato decreto, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle agenzie;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalità di avvio delle agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
Atteso che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, degli adempimenti contabili e formali del contribuente ed a tal fine prevedere la trasmissione telematica delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la possibilità di utilizzare il servizio telematico per l'invio di documenti, atti e istanze all'Agenzia delle entrate e per fruire di ulteriori servizi con le stesse modalità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Presentazione, trasmissione e ricezione di documenti mediante servizio telematico
1. Nel testo del presente regolamento si intende:
a) per decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
b) per decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, possono presentare direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, dello stesso decreto n. 322 del 1998, le dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di inizio, variazione e cessazione attività previste dall'articolo 2, nonché documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi ovvero ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali, avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate,compreso il servizio telematico Internet, secondo le modalità previste per le dichiarazioni annuali e definite dal decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni.
3. Per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2; gli adempimenti relativi alla fornitura ed all'utilizzo di documenti fiscali sono assolti esclusivamente dalle tipografie e dai rivenditori autorizzati con le modalità indicate dall'articolo 3.
4. Con successivi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate altre tipologie di documenti da trasmettere e di servizi da effettuare utilizzando il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto", come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
"2. La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato indicato al comma 3, dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire al termine del periodo di imposta conclusosi nell'anno solare precedente a quello in cui deve essere effettuata la trasmissione telematica, dagli enti di cui al comma 1, lettera b), dello stesso art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire al termine del menzionato periodo di imposta. I soggetti incaricati di cui al comma 3, trasmettono in via telematica le dichiarazioni. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente possiede i requisiti di cui al comma precedente, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei menzionati requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. La dichiarazione può essere presentata in via telematica direttamente da contribuenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro delle finanze".
- Il decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato ai sensi dell'art. 12, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, disciplina le modalità di tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.