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DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2006, n. 196

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, in materia di catasto terreni e catasto urbano.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/6/2006
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-6-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto l'assenso espresso dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «Province di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, nonché dei comuni in Provincia di Vicenza e in Provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento,»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle Province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con la Provincia autonoma interessata, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, è citato nella nota al titolo.
- Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano). 1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano, nonché dei comuni in provincia di Vicenza e in provincia di Brescia, che ne facciano richiesta, presso i quali vige il sistema dei libri fondiari gestito dalla provincia autonoma di Trento, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.
1-bis. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 riguardante i comuni interessati delle province di Vicenza e di Brescia sono stabilite, previa intesa con le province autonome interessate, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della predetta disposizione.
2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformità dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.
3. Le province sono, altresì, delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalità di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operatività della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è abrogato con effetto dalla stessa data. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o più provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli già trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonché il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito è assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.
5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonché a quelle relative ai beni mobili si applica l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 78 dello statuto e dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.».