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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 680

Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali.

note: Entrata in vigore della legge: 25/1/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  25-1-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità di regolare i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, da parte delle imprese di radiodiffusione televisiva, alle provvidenze previste dalle norme citate, nonché la modalità di erogazione delle stesse;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che debbano essere emanati due distinti regolamenti per i contributi alle emittenti radiofoniche e per i contributi alle emittenti televisive dal momento che la previsione legislativa per l'emanazione del regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le emittenti televisive, occorre applicare la norma di carattere generale di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'emanazione dei regolamenti;
Ritenuta la necessità di adeguarsi al suddetto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Presentazione della domanda
1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilità di completare la documentazione successivamente.
3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attività necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volontà di produrre le domande prescritte nonché l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, può essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze.
La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.
4. Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione "programmi informativi autoprodotti", contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella "propri programmi informativi" contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identità di ogni programma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione) della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente:
"1. Al comma 2 dell'art. 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
'c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessà.
2. Le regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni (comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422)".
- Il testo dell'art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di informazione) comma 1, della legge n. 67/1987 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), successivamente modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, a sua volta modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".
- L'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Il terzo comma dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente: 'Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.
2. All'art. 11, primo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole 'tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativì sono sostituite dalle seguenti 'tribunale è.
3. All'art. 8, primo comma della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre annì".
- Il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il testo dell'art. 12 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:
"1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7 del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'art. 7, comma 2, del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio 1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale".