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LEGGE 23 dicembre 1991, n. 423

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.

note: Entrata in vigore della legge: 8/1/1992
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  8-1-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana, costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro ingresso in Italia, alle competenti autorità un permesso straordinario di soggiorno, fornendo ogni utile elemento concernente la loro appartenenza alle relative comunità locali italiane.
2. Il permesso straordinario di soggiorno è rilasciato con validità non superiore a un anno, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136. Tale parere si considera favorevole se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta della questura. Il parere non è necessario se sulla base degli elementi forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza.
3. Il permesso straordinario di soggiorno è revocato ove risulti emesso in base a documentazioni, certificazioni, dichiarazioni o informazioni false, errate o gravemente incomplete.
AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 136/1990 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato) è il seguente:
"Art. 2. - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata, Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.
2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni anche pe aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.
3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.
4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.
5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni".