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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 385

Regolamento per il recepimento del protocollo d'intesa relativo alla definizione dei profili professionali del personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1990, n. 183.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/1992)
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-12-1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto che dal combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, e dell'art. 1, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, con l'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si evince l'applicabilità di quest'ultima legge al personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
Vista la legge 4 marzo 1982, n. 65, che disciplina con normativa specifica il personale dell'A.N.A.S. e che prevede l'istituzione di una commissione paritetica con competenze analoghe a quelle della commissione ex art. 10 della legge n. 312 del 1980;
Considerato che detta commissione più volte costituita non ha mai iniziato i propri lavori;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica datato 5 marzo 1986, n. 68, il personale dell'A.N.A.S. è stato inserito nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica datato 18 maggio 1987, n. 269, in base al quale dovevano essere avviate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, le procedure per definire i profili professionali, secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 18 della legge quadro sul pubblico impiego;
Considerato che il predetto art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987 si è limitato a stabilire la necessità di definire i profili professionali, senza tuttavia individuarne le procedure;
la definizione dei profili professionali dell'A.N.A.S. mediante intesa tra le delegazioni di parte pubblica e sindacale, costituite ai sensi dei commi primo e quarto dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
l'individuazione, con protocollo redatto d'intesa con le organizzazioni sindacali, delle corrispondenze fra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento ed i profili professionali del personale in questione, ai fini dell'inquadramento previsto dall'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980 con decorrenza giuridica 1› gennaio 1978 ed economica 1› luglio 1978;
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'art. 4 della legge n. 312 del 1980 al medesimo personale;
Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 22 febbraio 1991 dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale, relativo sia alla definizione dei profili professionali che alla individuazione della corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 4, comma ottavo, della legge n.
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991 contenente due osservazioni concernenti l'una le modalità di accesso e di mobilità fra profili professionali, materia che appare sottratta alla disciplina regolamentare, l'altra l'adeguamento dei profili dell'area elaborazione dati ai criteri previsti per il comparto Ministeri, salvo peculiarità di taluni contenuti mansionistici dell'area informatica dell'Azienda:
per quanto riguarda quest'ultima osservazione, si ritiene sussistano le peculiarità dei contenuti mansionistici propri dell'area elaborazione dati dell'Azienda per cui si conferma la formulazione concordata;
circa l'altra osservazione, la legge n. 183 del 1990, di disciplina dei profili dell'Azienda, prescrive la "definizione" degli stessi. Il termine "definizione" sembra consentire oltre che la ricognizione dei contenuti dei profili anche la individuazione dei diversi aspetti ad essi connessi, quali il titolo di studio per l'accesso e gli sviluppi e movimenti all'interno e fra le varie qualifiche funzionali mediante disciplina regolamentare;
del resto, mediante disciplina regolamentare sono stati definiti i profili professionali di tutti i comparti del pubblico impiego compresi gli aspetti relativi all'accesso ed alla mobilità;
si conferma, perciò, il protocollo d'intesa sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale il 22 febbraio 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione del suddetto protocollo d'intesa;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il protocollo d'intesa, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è composto dalla tabella A, relativa alla definizione dei profili professionali del personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e dalla tabella B, mediante la quale al personale in questione viene riconosciuta, ai fini dell'inquadramento ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento e le attribuzioni dei profili professionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

MARINI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1991

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 6

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma 5›, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) contiene disposizioni che costituiscono principi e norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, in materia di pubblico impiego.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali;".
- Il testo dell'art. 1, comma 1›, del D.P.R. n. 268/1976 (Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri) è il seguente:
"Con decorrenza dal 1› luglio 1975, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso il personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259 e salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, è corrisposta una somma di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, a conclusione dell'accordo del 17 marzo 1973 e da valere nell'ambito della definizione del contratto triennale 1976-78".
Il testo dell'art. 1, comma 2›, della legge n. 734/1973 (Concessione di un assegno perequativo dei dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari) è il seguente:
"Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle università, i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanità, degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonché i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"Art. 1 (Area di applicazione). - Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.
Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'art. 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, al direttore di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.
L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre alle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
Fino a quanto non sarà provveduto ai sensi del citato art. 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 65/1982 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il triennio 1979-81 relativo ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Azienda medesima) è il seguente:
"Art. 4. - Per l'ANAS è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro della funzione pubblica, un'apposita commissione paritetica con competenze analoghe a quelle previste per la commissione di cui all'art. 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
La commissione, nominata con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è presieduta da un Sottosegretario di Stato o, per sua delega, da un dirigente generale e composta da quattro funzionari rappresentanti dell'ANAS, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio della funzione pubblica, da un rappresentante del Ministero del tesoro e sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede aziendale.
I lavori relativi alla individuazione dei profili professionali devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1981".
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge- quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1980, n. 93) è il seguente:
"Art. 1 (Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva). - I dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati nell'art. 1 e nel primo comma dell'art. 26 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
1) comparto del personale dipendente dai Ministeri;
2) comparto del personale degli enti pubblici non economici;
3) comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi ed associazioni;
4) comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
5) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
6) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
7) comparto del personale della scuola;
8) comparto del personale dell'università.
- Il testo dell'art. 12 del d.P.R. n. 269/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende o delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo) è il seguente:
"Art. 12 (Profili professionali). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere avviate per ciascuna azienda ed amministrazione autonoma le procedure per definire, ove non ancora provveduto, i profili professionali secondo le previsioni e le modalità di cui all'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Dette procedure dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 1987.
2. In relazione alle esigenze derivanti da variazioni all'organizzazione del lavoro o alle competenze dell'amministrazione, da innovazioni tecnologiche, ovvero da ampliamento di servizi, i profili professionali ed i relativi contenuti possono essere modificati nell'ambito delle declaratorie di legge delle rispettive qualifiche funzionali o categorie o equipollenti.
3. Nell'ambito degli accordi decentrati di cui al precedente titolo I potranno essere evidenziate proposte di modifica, istituzione o soppressione di profili professionali.
4. Le singole aziende individuano, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, anche sulla scorta delle proposte di cui al precedente comma, i profili professionali da istituire, modificare o sopprimere, formulando le relative proposte al Dipartimento della funzione pubblica per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
5. Nella stessa sede si farà luogo, ove necessario, alla revisione delle modalità di accesso ai singoli profili e dei requisiti necessari.
6. È fatto salvo comunque quanto previsto dalla normativa speciale vigente, nelle materie del presente articolo, per le singole aziende ed amministrazioni autonome".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 183/1990 (Norme per la definizione dei profili professionali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'autorizzazione alla medesima Azienda a sottoscrivere azioni per la Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus) è il seguente:
"Art. 2. - 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione riservate esclusivamente ad essa per aumento del capitale sociale al fine di mantenere ferma la partecipazione azionaria al capitale della Società italiana per il traforo autostradale del Frèjus (SITAF) S.p.a. prevista dall'art. 6, primo comma, lettera b) della legge 12 agosto 1982, n. 531, nella misura non superiore al 40 per cento del capitale sociale".
- Il testo dell'art. 6, commi 1› e 4›, della già citata legge n. 93/1983 è il seguente:
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- 1. Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(Omissis).
4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale".
- Il testo dell'art. 4, commi 8›, 9› e 10›, della già citata legge n. 312/1980 è il seguente:
"Art. 4 (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1› gennaio 1978).
(Omissis).
8. Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.
9. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.
10. Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità".
Il testo dell'art. 5 della legge n. 254/1988 (Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale) è il seguente:
"Art. 5. - 1. Ai corsi di riqualificazione previsti dall'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, è ammesso anche il personale assunto in servizio successivamente alla data del 13 luglio 1980 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che non sia stato inquadrato, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in un profilo professionale ascritto a qualifica funzionale o livello superiore rispetto alla qualifica funzionale o livello corrispondente alla qualifica di assunzione in servizio.
2. Ferme restando, per il personale di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le decorrenze e le modalità degli inquadramenti nei profili professionali di livello superiore previste nel terzo comma del medesimo articolo, il personale assunto in servizio con decorrenza successiva al 13 luglio 1980 sarà inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 1› gennaio dell'anno successivo al compimento del quarto anno dalla data di assunzione in servizio di ruolo".