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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1095

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-9-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli

articoli 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 e 197, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

Art. 1

Art. 190. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha sede presso l'istituto di chirurgia d'urgenza dell'Università di Milano.
Art. 191. - Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.
Art. 192. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Il numero massimo degli iscritti è di venticinque (25) per anno di corso. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 193. - La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.
Art. 194. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.
Art. 195. - Le materie di insegnamento sono così ripartite:
1° Anno:
1) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
2) patologia chirurgica I;
3) anatomia chirurgica;
4) semeiotica I;
5) anestesiologia;
6) ricerche di laboratorio;
7) chirurgia sperimentale.
2° Anno:
8) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
9) patologia chirurgica II;
10) anatomia patologica;
11) endoscopia;
12) fisiopatologia chirurgica I;
13) semeiotica II;
14) trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
15) rianimazione.
3° Anno:
16) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
17) patologia chirurgica III;
18) chirurgia vascolare d'urgenza;
19) traumatologia dell'apparato locomotore I;
20) neurotraumatologia I;
21) fisiopatologia chirurgica II;
22) terapia intensiva I;
23) radiologia.
4° Anno:
24) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
25) chirurgia ginecologica d'urgenza;
26) chirurgia pediatrica d'urgenza;
27) chirurgia plastica e riparatrice I;
28) traumatologia dell'apparato locomotore II;
29) neurotraumatologia II;
30) chirurgia toracica d'urgenza I;
31) terapia intensiva II.
5° Anno:
32) clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
33) chirurgia plastica e riparatrice II;
34) chirurgia toracica d'urgenza II;
35) cardiochirurgia d'urgenza;
36) chirurgia urologica d'urgenza;
37) angioradiologia;
38) traumatologia maxillo-facciale;
39) trattamento del politraumatizzato;
40) medicina legale.
Art. 196. - Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 197. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979

Registro n. 66 Istruzione, foglio n. 89