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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1978, n. 1048

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  23-5-1979

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1842, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 421 - l'elenco delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali è modificato nel senso che la scuola di preparazione per tecnici di fisio-chinesiterapia (scuola diretta a fini speciali) muta la denominazione in quella di scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione (scuola diretta a fini speciali).
Art. 422 - l'ordinamento della scuola di preparazione per tecnici di fisio-chinesiterapia, che muta la denominazione in quella di scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione (Scuola diretta a fini speciali)

È istituita presso l'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Padova una scuola per tecnici di fisio-chinesiterapia e della riabilitazione che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico nel campo della fisio-chinesiterapia e della riabilitazione.
La scuola ha indirizzo teorico-pratico.
La durata del corso è di tre anni accademici.
Alla scuola possono essere ammessi allievi di ambo i sessi forniti del titolo di istruzione di secondo grado che abbiano compiuto il diciasettesimo anno di età.
Gli aspiranti dovranno inoltre presentare un certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti, attestante la loro idoneità fisica e psichica.
Per l'ammissione alla scuola, i candidati dovranno superare un esame scritto su argomenti di cultura generale e di scienze naturali e fisiche che rientrino nei programmi degli istituti di istruzione secondaria.
L'esame di ammissione avrà luogo entro il 30 novembre di ciascun anno in un giorno stabilito dalla facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.
La commissione giudicatrice dell'esame di ammissione sarà composta dal direttore della scuola e da 4 insegnanti della scuola stessa nominata dalla facoltà di medicina e chirurgia.
Il numero massimo dei partecipanti ammessi ad ogni anno è fissato in 15.
Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica ortopedica dell'Università di Padova.
La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.
Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti fra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o di un'altra facoltà dell'Ateneo e tra persone di riconosciuta competenza nel campo della terapia fisica e della riabilitazione anche al di fuori dell'ambito universitario.
Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza secondo il calendario dell'anno accademico e con un impegno di ore settimanali che saranno fissate dal direttore della scuola e dal corpo insegnante. Non saranno ammessi all'anno successivo ed all'esame di diploma gli allievi che abbiano ripetute assenze ingiustificate, o anche assenze giustificate (ad esempio per malattia) per più della metà delle lezioni, sia teoriche che di tirocinio pratico.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia generale;
anatomia dell'apparato locomotore;
anatomia del sistema nervoso;
fisiologia dell'apparato locomotore (chinesiologia);
fisiologia del sistema nervoso;
patologia generale;
fisioterapia in generale: fangoterapia, idroterapia, elioclimatoterapia, termoterapia, crioterapia, psammoterapia;
psicologia;
elementi di fisica.
2° Anno:
semeiotica, patologia e clinica delle malattie e lesioni traumatiche dell'apparato locomotore (biennale);
semeiotica, patologia e clinica delle malattie del sistema nervoso;
patologia medica;
patologia chirurgica;
fisio-chinesiterapia dell'apparato respiratorio;
fisio-chinesiterapia dell'apparato cardiocircolatorio;
kinesiterapia;
massoterapia;
fisioterapia strumentale ed elettroterapia;
terapia occupazionale;
logoterapia;
neuropsichiatria;
ginnastica medica nei dismorfismi e paramorfismi.
3° Anno:
semeiotica, patologia e clinica delle malattie e lesioni traumatiche dell'apparato locomotore (biennale);
clinica della riabilitazione e tecniche riabilitative;
problemi di riabilitazione in geriatria;
elementi di igiene e medicina preventiva;
nozioni di patologia della cute e del sottocute;
elementi di pronto soccorso;
elementi di legislazione sanitaria, servizio sociale e deontologia.
Le lezioni verranno impartite agli allievi nelle aule messe a disposizione dalla clinica ortopedica. I programmi di insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore della scuola ed approvati dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.
La sorveglianza degli iscritti, per quanto riguarda la loro attività pratica, spetta al direttore della scuola.
Il tirocinio sarà compiuto dagli allievi sotto la guida dei medici e dei terapisti della riabilitazione didattici, presso il servizio di terapia tisica e riabilitazione della clinica ortopedica dell'Università di Padova, nonché, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti ed associazioni specialistiche.
Durante l'anno accademico saranno tenute interrogazioni, prove pratiche ed eventuali prove scritte.
Al termine di ciascun anno accademico i candidati dovranno sostenere, nella sessione estiva, un esame per ciascuna delle materie oggetto di insegnamento durante l'anno.
Gli allievi che risultino insufficienti in più di tre materie dovranno ripetere il corso nell'anno successivo. Gli altri saranno ammessi all'esame di riparazione nella sessione autunnale.
Le commissioni di esame per ciascuna materia sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Sono composte da tre membri, tra cui il professore ufficiale della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Per la promozione è necessario conseguire una votazione di almeno 18 punti.
Viene ammesso all'esame di diploma l'allievo che ha regolarmente frequentato il terzo anno ed abbia superato tutti gli esami.
L'esame di diploma consiste:
a) nella discussione di una tesi scritta che verrà assegnata all'inizio del terzo anno;
b) in una prova scritta su un caso clinico;
c) in una prova pratica su malato.
La commissione dell'esame di diploma è composta da cinque membri, scelti fra i docenti della scuola, ed è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.
I candidati che non abbiano superato l'esame di diploma nella sessione estiva potranno ripetere la prova nella sessione autunnale.
Qualora fossero respinti anche in questa sessione, dovranno ripetere un altro anno di frequenza.
Agli allievi che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di terapista della riabilitazione.
Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi.
Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 tassa erariale di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa di ricognizione per i fuoricorso . . . . . . . . . . . L. 5.000

Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con i proventi delle tasse, soprattasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi delle regioni, di enti pubblici o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1978

PERTINI PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979

Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 32