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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1239

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  12-8-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:
la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;
la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Gli

articoli 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 1

Art. 182. - La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso una cattedra di materie chirurgiche e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 183. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 184. - Il numero massimo degli allievi è di 10 (dieci) per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 185. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 186. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
anatomia patologica generale (biennale) I;
diagnostica radiologica e nucleare generale;
anestesiologia;
clinica pediatrica (biennale) I;
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) I.
2° Anno:
patologia e clinica chirurgica generale (biennale) II;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) I;
anatomia patologica generale (biennale) II;
diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
clinica pediatrica (biennale) II.
3° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) I;
endocrinologia pediatrica;
tecnica chirurgica generale;
rianimazione e terapia intensiva (biennale) II;
chirurgia neonatale.
4° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) II;
neurochirurgia pediatrica;
tecnica chirurgica pediatrica;
ortopedia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.
5° Anno:
patologia e clinica chirurgica pediatrica (triennale) III;
otorinolaringoiatria pediatrica;
cardiochirurgia pediatrica;
urologia pediatrica.
Art. 187. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 188. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 189.- Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
L'art. 217, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 217. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specializzazione in medicina del lavoro.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di quaranta per anno di corso e complessivamente di centosessanta iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.
2° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.
3° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiobiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.
4° Anno:
1) patologia e clinica delle malattie da lavoro (III corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);
3) pronto soccorso;
4) medicina legale e delle assicurazioni;
5) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.
Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
L'art. 218, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 218. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Milano si propone:
a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;
b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della applicazione pratica i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di specialista in medicina dello sport.
Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.
Il corso di studi ha durata di tre anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
Il numero massimo degli allievi sarà di venti per anno e complessivamente di sessanta per l'intero corso.
L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili la selezione dei candidati avverrà in base ai risultati di un esame di ammissione.
Non sono previste abbreviazioni di corso.
La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana.
L'ordine degli studi è il seguente:
1° Anno:
1) anatomia dell'apparato locomotore;
2) fisiologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica ed energetica muscolare;
4) antropometria e auxologia:
5) psicologia applicata allo sport;
6) storia dell'educazione fisica e dello sport;
7) sistematica delle attività sportivo-agonistiche e regolamenti sportivi.
2° Anno:
1) fisiologia dell'esercizio fisico;
2) biomeccanica dell'esercizio fisico;
3) metodologia dell'allenamento sportivo;
4) scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
5) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva I;
6) farmacologia e tossicologia del doping;
7) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva;
8) traumatologia degli sport.
3° Anno:
1) fisiologia applicata agli sport;
2) valutazione funzionale dello sportivo;
3) fisiopatologia degli sport e semeiotica medicosportiva II;
4) fisioterapia e rieducazione funzionale;
5) rianimazione e pronto soccorso;
6) medicina legale e infortunistica legata agli sport;
7) fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
La scuola svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti secondo le possibilità contingenti, da consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere l'esame di profitto nelle materie di insegnamento, previste per ogni anno di corso e articolato in un unico gruppo.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.
Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.
La scuola di specializzazione in oculistica di cui all'art. 242 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978

Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 304