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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1985, n. 1142

Trasferimento alla regione Valle d'Aosta delle funzioni in materia di industria, commercio, annona ed utilizzazione delle miniere.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/1/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2015)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  20-1-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta della commissione paritetica, di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;
Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

In attuazione dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 3, lettera a), della legge costituzionale medesima, e dell'art. 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, sono trasferite alla regione Valle d'Aosta le funzioni amministrative in materia di industria esercitate nel territorio regionale sia da organi centrali e periferici dello Stato sia da enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale, ivi comprese le funzioni già esercitate dagli enti soppressi in attuazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Restano ferme le funzioni amministrative già trasferite alla regione o, comunque, da essa esercitate nella predetta materia.
Restano ferme le attribuzioni di funzioni ai comuni e agli altri enti locali della Valle d'Aosta disposte dalla legge 16 maggio 1978, n. 196, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.