stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1989, n. 413

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (in G.U. 28/02/1990, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché di trasferimenti ed assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
((3))
2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1> marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai
professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1> gennaio 1990.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: "92 per cento".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4.bis.
Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.
4-quarter. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato.

----------------


AGGIORNAMENTO (1a)
Il D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni dalla L. 23 gennaio 1991, n. 21 (in G.U. 23/01/1991, n.19) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1 luglio 1990.!

----------------


AGGIORNAMENTO (2a)
Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che Ai sensi dell'art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, il presente articolo cessa di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.

----------------



AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, si interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della quota di indennità integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi nello stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e della contestuale riduzione della misura dell'indennità integrativa speciale sono conseguentemente modificati tutti i rapporti percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge."