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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 381

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 25 gennaio 1990, n. 7 (in G.U. 26/01/1990, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1990)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  27-11-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Adeguamento tariffario
1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.
2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento CEE n. 1191/69.
3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.