stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 25 novembre 1989, n. 382

Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 (in G.U. 26/01/1990, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  1-1-1998
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare nuove quote di partecipazione a carico degli assistiti per le spese di assistenza specialistica e farmaceutica, nonché di provvedere al ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure in materia di assistenza specialistica e farmaceutica
1. Sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sulle visite specialistiche e sulle altre prestazioni specialistiche, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale in regime ambulatoriale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, è dovuta una partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nelle seguenti misure:
a) per le visite specialistiche: L. 15.000 per ogni visita;
b) per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, con esclusione del prelievo, e per le altre prestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a): 30 per cento delle tariffe di cui al comma 2, con arrotondamento alle cento lire superiori e con un limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 30.000 per ogni branca specialistica e di L. 60.000 per più branche specialistiche contemporanee.(3)
2. Le branche specialistiche e le relative prestazioni, con determinazione delle tariffe e della partecipazione alla spesa, in conformità ai criteri fissati al comma 1, lettera b), sono quelle determinate nel decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1989, e successive modificazioni.
((
3. Le prescrizioni di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte.
In ogni ricetta possono essere prescritte fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che recano l'indicazione del ciclo, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a tre cicli fatte salve le specifiche patologie che sono individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia
))
((8))
4. Il pagamento delle quote di partecipazione di cui al comma 1 è effettuato direttamente presso la struttura che eroga le prestazioni, secondo le modalità di versamento dalla medesima stabilite. Per le strutture a gestione diretta i competenti organi dell'unità sanitaria locale dispongono l'assegnazione del personale necessario, anche in deroga alle norme vigenti sulla mobilità del personale.
5. La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23, è determinata nella misura del 30 per cento. La quota fissa per ricetta è elevata a L. 3.000. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è determinato in L. 30.000. Il termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, è anticipato al 31 dicembre 1989.
6. Fermo restando il disposto del decreto del Ministro della sanità in data 30 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1989, entro il termine stabilito dell'articolo 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 37, il Ministro della sanità provvede , previo parere della Commissione unica del farmaco, alla revisione definitiva del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.
7. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, nelle misure del 30 e del 40 per cento, previste dai commi 5 e 6 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, non si applicano ai farmaci con prezzo di vendita al pubblico non superiore a L. 5.000.
8. La quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 30 per cento delle tariffe convenzionate, con arrotondamento alle 500 lire superiori, con il limite di L. 30.000 per ciclo di cura. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 sono indicate le tariffe e le relative quote di partecipazione alla spesa. Per i lavoratori dipendenti che effettuano le cure termali al di fuori del periodo di ferie o di congedo ordinario la prestazione deve iniziare entro trenta giorni dalla richiesta del medico curante. Le prestazioni termali di natura preventiva erogate dall'INPS non danno titolo all'indennità economica di malattia.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 si applicano a tutti i cittadini, italiani e degli Stati membri della CEE, iscritti al Servizio sanitario nazionale.
10. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 9, valutato in L. 2.500.000.000 per l'anno 1990 e in L. 5.000.000.000 annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

----------------


AGGIORNAMENTO (3)
La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 4,comma 4) che "La quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto- legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è determinata nella misura del 50 per cento."

----------------


AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 35, comma 2) che "Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 3 del citato decreto-legge n. 382 del 1989, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'emanazione del predetto decreto ministeriale resta in vigore la disciplina dettata dal citato decreto-legge n. 382 del 1989."