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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1995, n. 473

Regolamento concernente l'articolazione in divisioni e la determinazione delle dotazioni organiche della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/11/1995
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  30-11-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si articola la Ragioneria generale dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1, comma 17, relativo all'istituzione della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;
Ravvisata la necessità di procedere all'organizzazione della predetta ragioneria centrale e alla determinazione delle relative dotazioni organiche di personale;
Vista la nota in data 11 luglio 1994, n. 1734/94/7.517 con la quale, tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - U.O.P.A. ha manifestato il proprio avviso in ordine all'articolazione in divisioni del predetto ufficio e alla determinazione del contingente di personale da assegnare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 12/94;
Considerato che l'articolazione in cinque divisioni della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, da un lato, costituisce di per sé contrazione del numero di divisioni (sei) in precedenza operanti presso le soppresse ragionerie centrali e, dall'altro, appare confacente alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, tenuto conto che l'art. 1, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha previsto una nuova organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione che non potrà non riflettersi anche sull'attività della ragioneria centrale;
Ritenuto che per l'attuazione degli interporti e del connesso trasporto intermodale, il Ministero dei trasporti e della navigazione dovrà provvedere, tra l'altro, alla erogazione di contributi nonché agli investimenti finalizzati alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture interportuali e che, pertanto, al fine di assicurare un adeguato controllo su tutti i finanziamenti disposti su capitoli di pertinenza si rende indispensabile l'istituzione di una apposita divisione, cui affidare compiti di verifica sulla legittimità e proficuità delle spese sostenute;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e determina le dotazioni organiche di personale della ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, istituita e definita di maggiore importanza dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
- La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il D.Lgs n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni publbiche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge n. 537/1993 reca interventi correttivi di finanza pubblica. Si trascrive il teso dei commi 12 e 17 del relativo art. 1:
"12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non superiore a tre, nonché per l'assolvimento di compiti di indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalità;
b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali.
13.-16. (Omissis).
17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, eslcudendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato".

Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 17 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 si veda in nota alle premesse.