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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001, n. 453

Regolamento generale di disciplina relativa agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230.

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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  13-1-2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ed in particolare l'articolo 8, comma 2, lettera i), che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile in data 5 aprile 2000, previsto dall'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 230 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 230 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni all'on. avv. Carlo Giovanardi in materia di rapporti con il Parlamento ed in particolare di servizio civile;
Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Adotta

n o il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
b) per "regolamento di gestione amministrativa", il regolamento previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera l), della legge n. 230 del 1998;
c) per "Ufficio", l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 230 del 1998;
d) per "obiettore", l'obiettore di coscienza;
e) per "responsabile del progetto", il responsabile, presso gli enti convenzionati, del progetto di impiego degli obiettori;
f) per "responsabile degli obiettori", il responsabile a livello territoriale dei rapporti tra l'ente-sede di assegnazione e gli obiettori di coscienza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, lettera i), della legge 8 luglio 1998, n. 230, è riportato nelle note alle premesse.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 8, della legge 8 luglio 1998, n. 230:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsonale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".