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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 315

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonchè per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2005, n. 21 (in G.U. 01/03/2005, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2005)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  12-1-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di
((euro 361.380.000 per l'anno 2003.))