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REGIO DECRETO 19 dicembre 1940, n. 2023

Aggiunte, all'art. 56 del regolamento di contabilità per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99. (040U2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1941
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  20-3-1941

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il regolamento di contabilità per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:,

Art. 1

Articolo unico.

Nell'art. 56 del regolamento di contabilità per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99, sono aggiunti i seguenti capoversi:

«Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore.

«In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'Ente».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1941-XIX

Atti del Governo, registro 431, foglio 1. - MANCINI