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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1978, n. 1058

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  31-5-1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 20 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 155 - l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole di specializzazione in anatomia e istologia patologica e clinica pediatrica mutano rispettivamente la denominazione in anatomia patologica e pediatria.
Gli articoli 176, 177, 178, 179, 180 e 181, concernenti la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 176. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specializzazione in pediatria.
Art. 177. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 178. - Il numero massimo degli allievi è di settanta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 179. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
genetica;
auxologia;
alimentazione;
epidemiologia;
malattie infettive;
clinica pediatrica I.
2° Anno:
radiologia;
legislazione del minore;
organizzazione sanitaria;
psicologia pediatrica;
oculistica ed ortottica;
otorino e foniatria;
odonto;
neonatologia I;
chirurgia pediatrica I;
pediatria preventiva e sociale I;
clinica pediatrica II.
3° Anno:
neurologia;
psichiatria infantile;
nefrologia e urologia;
ginecologia pediatrica;
neonatologia II;
chirurgia pediatrica II;
pediatria preventiva e sociale II;
cardiologia I;
endocrinologia I;
ematologia I
immunologia I;
gastroenterologia I;
clinica pediatrica III.
4° Anno:
oncologia;
pneumologia;
ortopedia e traumatologia;
dermatologia;
cardiologia II;
endocrinologia II;
ematologia II;
immunologia II;
gastroenterologia II;
clinica pediatrica IV.
Art. 180. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 181. - Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto anno per anno.
Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, in un esame teorico di clinica pediatrica e nell'esame clinico di un malato.
L'art. 201 è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti è stabilito in sessanta per il corso relativo al conseguimento del diploma di radiologia.
Gli articoli 359, 360 e 361, concernenti la scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica che muta la denominazione in quella di anatomia patologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 359. - La scuola di specializzazione in anatomia patologica ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specializzazione in anatomia patologica.
Art. 360. - La durata del corso di studi è di quattro anni.
Art. 361. - Il numero massimo degli allievi è di trentadue complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 362. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
anatomia patologica sistematica I;
tecnica delle autopsie;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
tecniche istologiche ed istochimiche.
2° Anno:
anatomia patologica sistematica II;
diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
diagnostica istopatologica I;
tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.
3° Anno:
diagnostica istopatologica II;
tecniche di microscopia elettronica e biologia ultrastrutturale;
immunopatologia.
4° Anno:
diagnostica istopatologica III;
diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
applicazioni statistiche ed epidemiologiche.
Art. 363. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 364. - Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in anatomia patologica gli interessati, superati tutti gli esami di profitto previsti, dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 365, 366, 367, 368 e 369, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 365. - La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in urologia.
Art. 366. - La durata del corso di studi è di cinque anni.
Art. 367. - Il numero massimo degli allievi è di trenta complessivamente per l'intero corso di studi.
Art. 368. - Le materie d'insegnamento e gli esami sono i seguenti:
Insegnamenti Esami
1° Anno:
1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile; 1) anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) batteriologia in urologia; 3) batteriologia in urologia.
4) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.
2° Anno:
1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II; 1) semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale;
2) le nefropatie mediche; 2) le nefropatie mediche;
3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile; 3) anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
4) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;
5) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.
3° Anno:
1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II; 1) patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II; 2) radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia; 3) le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) andrologia; 4) andrologia.
4° Anno:
1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile; 1) anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali; 2) farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;
3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico; 3) anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico;
4) nefrologia chirurgica; 4) nefrologia chirurgica.
5) clinica urologica I;
6) procedimenti di chirurgia endoscopica I;
7) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I.
5° Anno:
1) clinica urologica II; 1) clinica urologica;
2) patologia e clinica urologica infantile; 2) patologia e clinica urologica infantile;
3) urologia ginecologica; 3) urologia ginecologica;
4) procedimenti di chirurgia endoscopica II 4) interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile.
5) la chirurgia dell'intestino;
6) la chirurgia vascolare;




Art. 369. - Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 370. - Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà unico.
Art. 371. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in urologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1978

LEONE PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979

Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 127