stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 dicembre 1917, n. 2101

Concernente la dispensa dalle tasse per l'anno accademico 1917-918, agli studenti, inscritti nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore, profughi, o appartenenti a famiglie emigrate o internate nel Regno, nonchè a quelli provenienti da paesi stranieri in conseguenza dell'attuale conflitto. (017U2101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/1918
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  2-2-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;
Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910. n. 796;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Sentito

il Consiglio dei ministri: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Agli studenti profughi o appartenenti a famiglie emigrate o internate nel Regno dalle zone in stato di guerra o dalle provincie geograficamente italiane, e agli studenti provenienti da paesi stranieri in conseguenza dell'attuale conflitto, i quali abbiano chiesta e ottenuta, in base alle norme vigenti, la inscrizione nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore, è concessa per l'anno accademico 1917-918 l'esenzione dalle tasse, indipendentemente dai voti di merito in seguito a loro domanda corredata di un certificato del sindaco del luogo di residenza che ne attesti le condizioni disagiate.