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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2109

Che aumenta lo stanziamento del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1917-1918. (017U2109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1918
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-2-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 28 ottobre 1917, n. 1751;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 60 «Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie relative» dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1917 918 è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti - Del Bono.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.