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DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 dicembre 1917, n. 2111

Col quale è autorizzata la coniazione ed missione di una nuova moneta da centesimi 20, in lega di nickel e rame, rendendosene per tutti obbligatoria l'accettazione per somma inferiore a lire cinque. (017U2111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1947)
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  21-6-1947
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Riconosciuta la necessità di provvedere alla coniazione di una nuova moneta da centesimi 20 per rimediare ai bisogni della minuta circolazione;
Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È autorizzata la coniazione ed emissione di una nuova moneta da centesimi 20 in lega di nickel e rame, per l'ammontare di 16 milioni di lire. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 21 gennaio 1923, n. 215, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "È autorizzato il ritiro delle monete di nichelio in lega di nichel e rame da centesimi venti, emesso in virtù del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111, e la loro sostituzione, sino all'ammontare autorizzato con l'art. 1 di detto decreto, con le monete di nichelio puro di egual valore autorizzate con Regio decreto 23 gennaio 1908, n. 22".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le monete di lega di nichel e rame da centesimi venti di cui al decreto luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2111, [...] in circolazione, cesseranno di avere corso legale col 30 giugno 1947".