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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 dicembre 1917, n. 2071

Che stabilisce le norme per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, per quanto riflette il trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio e subalterno telefonico, già appartenente alle cessate Società. (017U2071)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1918
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  29-1-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1916, n. 1772, col quale è stata data facoltà al Governo di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione della detta legge, che riguardi il trattamento di vecchiaia al personale effettivo operaio, e subalterno, già appartenente alle cessate Società generale italiana di telefoni ed Applicazioni elettriche; Società telefonica per l'Alta Italia e alla rete di Venezia, e per il ricupero delle relative somme versate alla Cassa nazionale di previdenza;
Sentito, il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il personale effettivo operaio e subalterno, contemplato dall'art. 1 della legge 26 dicembre 1916, n, 1772, è tenuto a versare al tesoro dello Stato la ritenuta in conto entrate, del tesoro stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, sugli stipendi, retribuzioni ed assegni ad esso corrisposti, con decorrenza dal tempo utile agli effetti della pensione, come dal 2° comma del citato articolo.