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DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 novembre 1917, n. 2070

Col quale è disposto il mantenimento in carica, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, dei quattro membri del ConsigliO superiore del lavoro, che fanno parte della Commissione permanente consultiva per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. (017U2070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1918
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-1-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 2 della legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1912, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1912, reg. 351, fog. 57, n. 3019, con il quale fu provveduto alla costituzione della Commissione consultiva permanente per l'applicazione delle norme riguardanti l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica e furono nominati fra gli altri, a termini di legge per un quinquennio, i quattro membri designati dal Consiglio superiore del lavoro;

Viste le lettere 13 e 22 novembre 1917, nn. 5124 e 5327 del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro, dalle quali risulta che non si potrà per ora provvedere alla convocazione del Consiglio superiore del lavoro, cui spetterebbe designare per un altro quinquennio i quattro suoi rappresentanti nella Commissione suindicata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Restano in carica sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace i quattro membri del Consiglio superiore del lavoro che fanno parte della Commissione permanente consultiva per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, giusta il decreto Ministeriale 1° dicembre 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Dari - Ciuffelli.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.