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LEGGE 18 novembre 1995, n. 496

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 26-11-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  7-2-1996
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
(( la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ))
con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.