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REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2359

Disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte, in Roma. (024U2359)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/1931)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  7-4-1925

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma assumerà le funzioni di organo di coordinamento e di propulsione degli studi di archeologia e di storia dell'arte nel Regno, di concerto con le Regie scuole italiane di archeologia e di storia dell'arte istituite presso la Regia università di Roma e gli insegnamenti di dette discipline nelle altre università, del Regno e mediante accordi con gli uffici ed istituti cui dallo Stato o dagli Enti locali è affidata la tutela archeologica ed artistica.