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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1989, n. 366

Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente istituzione nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.

note: Entrata in vigore del decreto: !23/11/1989
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  23-11-1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessità di provvedere all'istituzione, nell'ambito del Segretariato generale, dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, nonché di regolamentarne l'organizzazione e l'attività;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione dell'Ufficio
1. È istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.
2. All'Ufficio sono attribuite le seguenti competenze:
a) predisporre schemi di disegni di legge e di altri atti normativi di iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in attuazione della politica istituzionale del Governo;
b) promuovere ed assicurare il coordinamento delle iniziative legislative e dell'attività normativa del Governo;
c) curare, di norma su richiesta della struttura della Presidenza cui sono attribuiti gli adempimenti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di intesa con i Ministeri interessati, gli atti necessari alla formulazione degli emendamenti governativi a disegni o proposte di legge all'esame delle Camere e di ogni proposta del Governo concernente iniziative non governative;
d) procedere alla revisione tecnico-formale degli schemi di disegni di legge e di altri atti normativi;
e) adottare le misure necessarie per riordinare il sistema normativo vigente, anche a mezzo di testi unici;
f) esprimere pareri su questioni giuridiche e curare gli affari legali e del contenzioso;
g) svolgere ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Segretariato generale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
Il testo dell'art. 23 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 23 (Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo.
L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 19.
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi unici. Tali rapporti vengono inviati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di armonizzare i testi normativi statali e regionali.
7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche".
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera h), della legge n. 400/1988 con la quale vengono attribuiti ad una struttura della Presidenza del Consiglio, nell'ambito del Segretariato generale, alcune funzioni, è il seguente:
" h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinchè il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;".