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LEGGE 15 dicembre 1998, n. 438

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 5/1/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  5-1-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Contributo alle associazioni
di promozione sociale
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, è ripartito secondo i seguenti criteri:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche), è il seguente:
"Art. 1 (Finalità). - 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616, come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma l i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei contronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalità sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987 è il seguente:
"Art. 3 (Presentazione delle domande e relativa documentazione). - 1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'art. 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.
2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:
a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;
c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;
d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;
e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;
g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo".
"Art. 5 (Rendiconti). - 1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo".
"Art. 6 (Assegnazione dei contributi). - 1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'art. 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.
3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge".