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REGIO DECRETO 11 novembre 1938, n. 2262

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto e della pianta organica del Regio istituto tecnico Interiore isolato di Portici. (038U2262)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1939
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-4-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934 XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-X1II, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1935 XIII, n. 1867, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Portici;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936 XIV. n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937 XV, n. 1847;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Portici, convertito in Regio istituto tecnico isolato, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.