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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 429

Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati.

note: Entrata in vigore della legge: 25/01/1992
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  25-1-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Con decorrenza dal 1› marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 406/1968 reca: "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, lettera A, della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) è il seguente:
"2. L'indennità di assistenza è concessa nelle seguenti misure mensili, comprensive del conglobamento di cui al precedente art. 2, comma 2:
lettera A:
dal 1› gennaio 1985: L. 384.000;
dal 1› gennaio 1986: L. 506.880".
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 656/1986, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 342/1989, è il seguente:
"Art. 1 (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è succes- sive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) l'indennità una tantum di cui al terzo comma dell'art. 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
c) l'indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di incollocabilità di cui ai commi primo e undicesimo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'assegno di maggiorazione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come sostituito dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
g) il limite di reddito di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dal comma 3 dell'art. 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'art. 8 della presente legge e dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla metà e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra metà dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non com- pete su altri assegni o indennità, spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1".