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LEGGE 27 novembre 1991, n. 378

Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.

note: Entrata in vigore della legge: 15/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  26-3-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ferme le attribuzioni del Ministro del tesoro previste dalle leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite le seguenti competenze:
a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo periodo nelle materie di competenza della Direzione generale; valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro;
b) gestione della tesoreria dello Stato; contabile del portafoglio; debito pubblico; elaborazione delle previsioni di fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale;
c) partecipazione agli organi di istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario; partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico o finanziario; disciplina delle attività di investimento, partecipazioni e finanziamenti esteri in Italia e italiani all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e alle relative assicurazioni, nonché controllo degli enti operativi del settore; trasferimenti unilaterali e aiuti allo sviluppo; gestioni dei pagamenti all'estero;
d) attività connesse alla politica monetaria, valutaria e creditizia; incentivazioni all'economia; ricorso ai mercati finanziari; sorveglianza dei mercati; vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; vigilanza in materia di risparmio e determinazioni conseguenti alle delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; monetazione metallica e cartacea dello Stato;
e) affari generali e servizi speciali; concessione di indennizzi dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra o di nazionalizzazioni operate da Stati esteri; contenzioso valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti e danni di guerra; terremotati; rimborso di rendite ad enti previdenziali; regolarizzazione di posizioni assicurative dell'INPS del personale dell'ex Africa italiana.
e-bis) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38))
.
3. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale di livello di funzione C.
4. La Direzione generale del debito pubblico e la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono soppresse e le relative competenze sono attribuite alla Direzione generale del tesoro.