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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 1270

Istituzione di scuole tecniche commerciali statali.

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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-8-1954

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle Scuole tecniche commerciali già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituite:
a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova);
b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno);
c) una scuola tecnica commerciale statale in Tortona (Alessandria);
d) una scuola tecnica commerciale statale in Torre Annunziata (Napoli);
e) una scuola tecnica commerciale e statale in Trani una scuola tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia).
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuna delle suddette scuole sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, allegato al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.