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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2018, n. 150

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, concernente l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. (19G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2019
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  15-2-2019

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 3;
Visto la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare l'articolo 3, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Considerata l'esigenza di assicurare la migliore operatività e continuità dell'azione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;
Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

Il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.».
N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963.
- Il testo dell'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:
«Art. 3. - Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.».
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, possano essere emanati regolamenti per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, recante il «Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002.

Note all'art. 1:

Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, citato nelle note alle premesse, come modificato dall'art. 1 del presente provvedimento:
«Art. 1. - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato".
1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'art. 3 della legge.
2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.».